1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo e valutazione sull'attuazione della presente legge, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da sedici membri, designati sulla base delle loro conoscenze e della loro esperienza nelle materie di competenza della stessa Commissione, così individuati: otto medici chirurghi, dei quali almeno quattro professori universitari; quattro professori universitari di materie giuridiche o avvocati; quattro rappresentanti delle associazioni e degli enti che si occupano delle problematiche relative alle persone affette da malattie con prognosi infausta, irreversibili e incurabili.
3. La qualità di membro della Commissione è incompatibile con il mandato parlamentare e con incarichi governativi.