Art. 5.

      1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo e valutazione sull'attuazione della presente legge, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da sedici membri, designati sulla base delle loro conoscenze e della loro esperienza nelle materie di competenza della stessa Commissione, così individuati: otto medici chirurghi, dei quali almeno quattro professori universitari; quattro professori universitari di materie giuridiche o avvocati; quattro rappresentanti delle associazioni e degli enti che si occupano delle problematiche relative alle persone affette da malattie con prognosi infausta, irreversibili e incurabili.
      3. La qualità di membro della Commissione è incompatibile con il mandato parlamentare e con incarichi governativi.

 

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      4. La nomina dei membri della Commissione è deliberata dal Consiglio dei ministri.
      5. I candidati che non sono stati designati come membri effettivi sono nominati membri supplenti secondo una lista che determina l'ordine nel quale saranno chiamati a subentrare in caso di impedimento temporaneo o permanente dei titolari.
      6. Il presidente è eletto dai membri della Commissione.
      7. Il presidente, i membri effettivi, nonché quelli supplenti, rimangono in carica per un periodo di quattro anni, prorogabile una sola volta.
      8. La Commissione delibera in modo valido a condizione che almeno due terzi dei suoi membri siano presenti.
      9. La Commissione stabilisce un regolamento interno, recante norme per lo svolgimento delle sue attività.